Art. 1
In vigore dal 19 apr 2018
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«etichetta elettronica», un marcatore con identificazione a radiofrequenza («RFID») o un codice dati a matrice;
2)
«identificatore dell'applicazione», un prefisso numerico usato per definire il significato e il formato degli elementi di dati codificati.
Storico versioni
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Proeli:reg_impl:2018:608:oj#art-1