Art. 1

In vigore dal 19 apr 2018
Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «etichetta elettronica», un marcatore con identificazione a radiofrequenza («RFID») o un codice dati a matrice; 2) «identificatore dell'applicazione», un prefisso numerico usato per definire il significato e il formato degli elementi di dati codificati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2018:608:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo