Art. 7
Informazioni ai consumatori
In vigore dal 18 apr 2018
Informazioni ai consumatori
Per i contratti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/83/UE, tutti i professionisti che concludono contratti di vendita con i consumatori che prevedano l'invio transfrontaliero di pacchi provvedono, ove possibile e applicabile, a mettere a disposizione, in fase precontrattuale, informazioni sulle opzioni di consegna transfrontaliera relative allo specifico contratto di vendita e sugli oneri pagabili dai consumatori per la consegna transfrontaliera dei pacchi, nonché, se del caso, sulle loro politiche di gestione dei reclami.
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