Art. 5

Trasparenza delle tariffe transfrontaliere

In vigore dal 18 apr 2018
Trasparenza delle tariffe transfrontaliere 1.   Tutti i fornitori di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi che non siano esclusi dall', paragrafi 6 e 7, trasmettono all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui sono stabiliti l'elenco pubblico delle tariffe applicabili alla data del 1o gennaio di ogni anno civile per la consegna degli invii postali unitari diversi dalla corrispondenza che rientrano nelle categorie di cui all'allegato. Dette informazioni sono trasmesse entro il 31 gennaio di ogni anno civile. 2.   Le autorità nazionali di regolamentazione trasmettono alla Commissione tempestivamente, e comunque entro il 28 febbraio di ogni anno civile, gli elenchi pubblici delle tariffe ottenuti conformemente al paragrafo 1. La Commissione li pubblica su un sito web dedicato entro il 31 marzo di ogni anno civile e garantisce il carattere neutrale e non commerciale di tale sito web dedicato.
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