Art. 1
In vigore dal 9 apr 2018
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 è così modificato:
1)
all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera e):
«e)
carni ovine trasformate: 1,00.»;
2)
l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
In deroga a quanto disposto al titolo II, parti A e B, del regolamento (CE) n. 1439/95, i contingenti tariffari fissati dal presente regolamento sono gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*1). Non sono richiesti titoli di importazione.
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;"
3)
è inserito il seguente articolo 4 bis:
«Articolo 4 bis
1. L'origine dei prodotti soggetti a un contingente tariffario diverso da quelli che risultano da accordi tariffari preferenziali è stabilita in conformità alle disposizioni in vigore nell'Unione.
2. L'origine dei prodotti soggetti a un contingente tariffario che fa parte di un accordo tariffario preferenziale è determinato in conformità alle disposizioni stabilite in tale accordo.»;
4)
l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
1. Per beneficiare dei contingenti tariffari indicati nell'allegato è necessario presentare alle autorità doganali dell'Unione una prova di origine valida, accompagnata da una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica dei prodotti di cui trattasi.
2. Per i contingenti tariffari che fanno parte di un accordo tariffario preferenziale, la prova di origine di cui al paragrafo 1 è quella specificata in detto accordo.
Per i contingenti tariffari diversi da quelli che risultano da accordi tariffari preferenziali, si applica l'articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).
Se i contingenti tariffari originari dello stesso paese terzo e rientranti nel primo e nel secondo comma coincidono, la prova di origine stabilita nel pertinente accordo è presentata alle autorità doganali dell'Unione accompagnata dalla dichiarazione doganale di immissione in libera pratica dei prodotti di cui trattasi.
3. Per i contingenti tariffari diversi da quelli che risultano da accordi tariffari preferenziali, la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica dei prodotti di cui trattasi è presentata alle autorità doganali dell'Unione accompagnata da un documento rilasciato dall'autorità o dall'agenzia competente nel paese terzo di origine. Tale documento contiene quanto segue:
a)
il nome del destinatario,
b)
il tipo di prodotto e il relativo codice NC,
c)
la quantità, la natura, i contrassegni e i numeri dei colli,
d)
il numero o i numeri d'ordine del contingente tariffario di cui trattasi,
e)
il peso netto totale ripartito per ciascuna categoria di coefficiente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento;
(*2) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;"
5)
l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2018:562:oj#art-1