Art. 1

Art. 1

In vigore dal 9 apr 2018
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 è così modificato: 1) all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera e): «e) carni ovine trasformate: 1,00.»; 2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 In deroga a quanto disposto al titolo II, parti A e B, del regolamento (CE) n. 1439/95, i contingenti tariffari fissati dal presente regolamento sono gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*1). Non sono richiesti titoli di importazione. (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;" 3) è inserito il seguente articolo 4 bis: «Articolo 4 bis 1.   L'origine dei prodotti soggetti a un contingente tariffario diverso da quelli che risultano da accordi tariffari preferenziali è stabilita in conformità alle disposizioni in vigore nell'Unione. 2.   L'origine dei prodotti soggetti a un contingente tariffario che fa parte di un accordo tariffario preferenziale è determinato in conformità alle disposizioni stabilite in tale accordo.»; 4) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1.   Per beneficiare dei contingenti tariffari indicati nell'allegato è necessario presentare alle autorità doganali dell'Unione una prova di origine valida, accompagnata da una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica dei prodotti di cui trattasi. 2.   Per i contingenti tariffari che fanno parte di un accordo tariffario preferenziale, la prova di origine di cui al paragrafo 1 è quella specificata in detto accordo. Per i contingenti tariffari diversi da quelli che risultano da accordi tariffari preferenziali, si applica l'articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). Se i contingenti tariffari originari dello stesso paese terzo e rientranti nel primo e nel secondo comma coincidono, la prova di origine stabilita nel pertinente accordo è presentata alle autorità doganali dell'Unione accompagnata dalla dichiarazione doganale di immissione in libera pratica dei prodotti di cui trattasi. 3.   Per i contingenti tariffari diversi da quelli che risultano da accordi tariffari preferenziali, la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica dei prodotti di cui trattasi è presentata alle autorità doganali dell'Unione accompagnata da un documento rilasciato dall'autorità o dall'agenzia competente nel paese terzo di origine. Tale documento contiene quanto segue: a) il nome del destinatario, b) il tipo di prodotto e il relativo codice NC, c) la quantità, la natura, i contrassegni e i numeri dei colli, d) il numero o i numeri d'ordine del contingente tariffario di cui trattasi, e) il peso netto totale ripartito per ciascuna categoria di coefficiente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento; (*2)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;" 5) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
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