Art. 22

Impegno preliminare

In vigore dal 4 apr 2018
Impegno preliminare 1.   Su richiesta del richiedente, l'ente autorizzatore e le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico gestiscono le domande di impegno preliminare al fine di redigere il documento di riferimento per l'impegno preliminare prima che venga presentata una domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e/o di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato. La domanda di impegno preliminare è presentata formalmente dal richiedente attraverso lo sportello unico e ad essa è allegato un fascicolo contenente almeno le informazioni richieste come specificato nell'. 2.   L'intervallo di tempo che intercorre tra l'emissione del parere di cui all', paragrafo 2, e la presentazione della domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e/o della domanda di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato da parte del richiedente non deve superare gli 84 mesi. 3.   La selezione dell'ente di autorizzazione effettuata dal richiedente relativamente all'impegno preliminare è vincolante fino a quando: a) la domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e/o la domanda di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato è stata presentata dal richiedente; b) l'intervallo di tempo che intercorre tra l'emissione del parere di cui all', paragrafo 2, e la presentazione da parte del richiedente della domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e/o della domanda di autorizzazione di immissione del veicolo sul mercato come specificato nel paragrafo 2 è trascorso; o c) il richiedente ha chiesto di porre fine all'impegno preliminare. 4.   Se durante la fase di impegno preliminare desidera cambiare l'ente autorizzatore, il richiedente chiede di concludere l'impegno preliminare in corso. Il richiedente può quindi inviare una nuova domanda di impegno preliminare a un nuovo ente autorizzatore. 5.   Il richiedente può presentare una domanda di autorizzazione allo sportello unico in qualunque momento durante la procedura di impegno preliminare. In tale caso, la fase di impegno preliminare è conclusa. 6.   In caso di impegno preliminare l'ente autorizzatore e, se del caso, le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico devono ricorrere ai punti previsti dall' relativi alla determinazione e alla classificazione delle problematiche, al fine di dare seguito alle problematiche sollevate con il richiedente.
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Impegno preliminare (Art. 22 Regolamento (UE) 2018/545) — Testo vigente | Portale Normativo