Art. 2

In vigore dal 23 mar 2018
A titolo di deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2070, nell'anno 2018 gli enti presentano alle autorità competenti le informazioni di cui agli di detto regolamento entro il 30 giugno.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2018/688 — Testo vigente | Portale Normativo