Art. 1
In vigore dal 23 mar 2018
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 è così modificato:
1)
all'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. In deroga all' e fino al 31 maggio 2018 non sono tenuti a compilare la colonna 180 dei modelli 102 e 103 dell'allegato III gli enti che non calcolano i requisiti di fondi propri in relazione al rischio di credito applicando il metodo standardizzato.»;
2)
l'allegato I è sostituito dal testo figurante nell'allegato I del presente regolamento;
3)
l'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato II del presente regolamento;
4)
l'allegato III è sostituito dal testo figurante nell'allegato III del presente regolamento;
5)
l'allegato IV è sostituito dal testo figurante nell'allegato IV del presente regolamento;
6)
l'allegato V è sostituito dal testo figurante nell'allegato V del presente regolamento;
7)
l'allegato VI è sostituito dal testo figurante nell'allegato VI del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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