Art. 4

In vigore dal 21 mar 2018
Per le sostanze farmacologicamente attive elencate nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per le quali non è richiesto un LMR, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 470/2009 non è richiesto un LMR a scopo di controllo per alcun tessuto campione proveniente da specie animali trattate nell'UE a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE, a condizione che le restrizioni di cui alla tabella 1 vengano rispettate.
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