Art. 2

In vigore dal 21 mar 2018
1.   Ai fini del presente regolamento, gli animali destinati alla produzione di alimenti sono raggruppati come segue: a) ruminanti b) mammiferi monogastrici c) pollame e ratiti d) pesci e) api f) crostacei g) molluschi. 2.   Ai fini del presente regolamento, le specie animali sono considerate «correlate» o «più strettamente correlate» le une alle altre in base ai criteri seguenti: a) le specie animali che, conformemente al paragrafo 1, appartengono allo stesso gruppo sono considerate specie «correlate»; b) nel gruppo dei ruminanti, gli ovini e i caprini sono considerati «più strettamente correlati» gli uni agli altri che ai bovini e i bovini sono considerati «più strettamente correlati» tra di essi che agli ovini o ai caprini; c) gli equidi e i conigli sono considerati ugualmente correlati ai mammiferi monogastrici e ai ruminanti. I ruminanti non sono tuttavia considerati correlati né agli equidi né ai conigli. 3.   Ai fini del presente regolamento, i diversi tessuti campione sono equiparati in base ai criteri seguenti: a) il tessuto campione «pelle e grasso» nei suini e nel pollame è equiparato al tessuto campione «grasso» nelle altre specie animali, e viceversa; b) il tessuto campione «pelle e muscolo» nei pesci è equiparato al tessuto campione «muscolo» nelle altre specie animali, e viceversa; c) le parti commestibili dei crostacei e dei molluschi sono equiparate al tessuto campione «muscolo» nelle altre specie animali.
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