Art. 2
In vigore dal 21 mar 2018
1. Ai fini del presente regolamento, gli animali destinati alla produzione di alimenti sono raggruppati come segue:
a)
ruminanti
b)
mammiferi monogastrici
c)
pollame e ratiti
d)
pesci
e)
api
f)
crostacei
g)
molluschi.
2. Ai fini del presente regolamento, le specie animali sono considerate «correlate» o «più strettamente correlate» le une alle altre in base ai criteri seguenti:
a)
le specie animali che, conformemente al paragrafo 1, appartengono allo stesso gruppo sono considerate specie «correlate»;
b)
nel gruppo dei ruminanti, gli ovini e i caprini sono considerati «più strettamente correlati» gli uni agli altri che ai bovini e i bovini sono considerati «più strettamente correlati» tra di essi che agli ovini o ai caprini;
c)
gli equidi e i conigli sono considerati ugualmente correlati ai mammiferi monogastrici e ai ruminanti. I ruminanti non sono tuttavia considerati correlati né agli equidi né ai conigli.
3. Ai fini del presente regolamento, i diversi tessuti campione sono equiparati in base ai criteri seguenti:
a)
il tessuto campione «pelle e grasso» nei suini e nel pollame è equiparato al tessuto campione «grasso» nelle altre specie animali, e viceversa;
b)
il tessuto campione «pelle e muscolo» nei pesci è equiparato al tessuto campione «muscolo» nelle altre specie animali, e viceversa;
c)
le parti commestibili dei crostacei e dei molluschi sono equiparate al tessuto campione «muscolo» nelle altre specie animali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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