Art. 4
In vigore dal 8 mar 2018
Nella casella n. 4 dei certificati di origine, modulo A, rilasciati dalle autorità competenti della Cambogia o nelle attestazioni di origine redatte dagli esportatori registrati in Cambogia in relazione ai prodotti di cui all' deve figurare la seguente dicitura:
—
«Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) 2018/348»,
Le autorità competenti della Cambogia presentano alla Commissione, entro la fine del mese successivo a ogni trimestre, un elenco trimestrale dei quantitativi dei prodotti di cui all' per i quali sono stati rilasciati certificati di origine, modulo A, e i numeri di serie di detti certificati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2018:348:oj#art-4