Art. 4

In vigore dal 8 mar 2018
Nella casella n. 4 dei certificati di origine, modulo A, rilasciati dalle autorità competenti della Cambogia o nelle attestazioni di origine redatte dagli esportatori registrati in Cambogia in relazione ai prodotti di cui all' deve figurare la seguente dicitura: — «Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) 2018/348», Le autorità competenti della Cambogia presentano alla Commissione, entro la fine del mese successivo a ogni trimestre, un elenco trimestrale dei quantitativi dei prodotti di cui all' per i quali sono stati rilasciati certificati di origine, modulo A, e i numeri di serie di detti certificati.
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