Art. 1

In vigore dal 8 mar 2018
1.   In deroga all'articolo 55, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la Cambogia è autorizzata ad avvalersi del cumulo regionale dell'origine, conformemente al titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, quando utilizza parti di biciclette della voce SA 8714 originarie della Malaysia per la produzione di biciclette ed altri velocipedi della voce SA 8712 destinati all'esportazione nell'Unione. 2.   Le prove dell'origine per le parti di cui al paragrafo 1 sono redatte secondo le modalità previste dal titolo II, capo 2, sezione 2, sottosezione 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (5).
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