Art. 1

Definizione

In vigore dal 7 mar 2018
Il regolamento di esecuzione (CE) 2016/323 è così modificato: (1) l' è sostituito dal seguente: « Definizione Ai fini del presente regolamento, si intende per “movimento” il movimento tra due o più Stati membri di prodotti in sospensione dall'accisa ai sensi del capo IV della direttiva 2008/118/CE.»; (2) all'articolo 8, il primo comma è sostituito dal seguente: «Se l'autorità interpellata si rifiuta di trattare una richiesta di informazioni, di effettuare un'indagine amministrativa relativa alle informazioni richieste o di fornire le informazioni richieste, ne informa l'autorità richiedente utilizzando il documento “Messaggio di risposta” di cui all'allegato I, tabella 8, del presente regolamento.»; (3) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Ritorno di informazione sulle azioni di follow-up intraprese a seguito di uno scambio di informazioni Le richieste di ritorno di informazione e di ritorno di informazione sulle azioni di follow-up a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 15, paragrafo 2, o dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 389/2012 sono effettuate per mezzo del documento “Risultati della cooperazione amministrativa” di cui all'allegato I, tabella 10, del presente regolamento. Il ritorno di informazione è fornito mediante l'invio di un ulteriore documento “Risultati della cooperazione amministrativa” di cui alla tabella 10.»; (4) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; (5) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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