Art. 1
Definizione
In vigore dal 7 mar 2018
Il regolamento di esecuzione (CE) 2016/323 è così modificato:
(1)
l' è sostituito dal seguente:
«
Definizione
Ai fini del presente regolamento, si intende per “movimento” il movimento tra due o più Stati membri di prodotti in sospensione dall'accisa ai sensi del capo IV della direttiva 2008/118/CE.»;
(2)
all'articolo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Se l'autorità interpellata si rifiuta di trattare una richiesta di informazioni, di effettuare un'indagine amministrativa relativa alle informazioni richieste o di fornire le informazioni richieste, ne informa l'autorità richiedente utilizzando il documento “Messaggio di risposta” di cui all'allegato I, tabella 8, del presente regolamento.»;
(3)
l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Articolo 16
Ritorno di informazione sulle azioni di follow-up intraprese a seguito di uno scambio di informazioni
Le richieste di ritorno di informazione e di ritorno di informazione sulle azioni di follow-up a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 15, paragrafo 2, o dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 389/2012 sono effettuate per mezzo del documento “Risultati della cooperazione amministrativa” di cui all'allegato I, tabella 10, del presente regolamento. Il ritorno di informazione è fornito mediante l'invio di un ulteriore documento “Risultati della cooperazione amministrativa” di cui alla tabella 10.»;
(4)
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
(5)
l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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