Art. 20

Scambio di informazioni tra l'Ufficio e le autorità degli Stati membri

In vigore dal 5 mar 2018
Scambio di informazioni tra l'Ufficio e le autorità degli Stati membri 1.   Fatto salvo l'articolo 152 del regolamento (UE) 2017/1001, l'Ufficio e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, compreso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, si comunicano reciprocamente, su richiesta, ogni utile indicazione sul deposito di domande di marchi UE o di marchi nazionali, nonché sui procedimenti che riguardano tali domande e i marchi successivamente registrati. 2.   L'Ufficio e i tribunali o le altre autorità competenti degli Stati membri si scambiano informazioni ai fini del regolamento (UE) 2017/1001 direttamente o tramite gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri. 3.   Le spese relative alle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono a carico dell'autorità che effettua le comunicazioni. Tali comunicazioni sono esenti da tasse.
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