Art. 19
Pubblicazioni periodiche
In vigore dal 5 mar 2018
Pubblicazioni periodiche
1. Quando nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea vengono pubblicati dati conformemente al regolamento (UE) 2017/1001, al regolamento delegato (UE) 2018/625 o al presente regolamento, è considerata come data di pubblicazione di tali dati quella riportata sul Bollettino dei marchi dell'Unione europea.
2. La pubblicazione delle iscrizioni concernenti la registrazione del marchio che non contenga alcuna modifica rispetto alla pubblicazione della domanda avviene mediante riferimento ai dati contenuti nella pubblicazione della domanda.
3. L'Ufficio può mettere le edizioni della Gazzetta ufficiale dell'Ufficio a disposizione del pubblico con strumenti elettronici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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