Art. 3
Processo di supervisione
In vigore dal 16 feb 2018
Processo di supervisione
1. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza applicano il processo di supervisione definito all'allegato I.
2. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza stabiliscono le disposizioni o procedure interne per gestire il processo di supervisione.
3. Ai fini della supervisione, le autorità nazionali preposte alla sicurezza accettano le autorizzazioni, i riconoscimenti o i certificati di prodotti o servizi forniti dalle imprese ferroviarie e dai gestori dell'infrastruttura, o dai loro contraenti, partner o fornitori, rilasciati in conformità alla pertinente normativa dell'Unione, come prova della capacità delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura di rispettare i requisiti corrispondenti definiti nel regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione (8).
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