Art. 2
Definizione
In vigore dal 16 feb 2018
Definizione
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «organismo di certificazione di sicurezza»: l'organo responsabile del rilascio di un certificato di sicurezza unico, sia esso l'Agenzia o un'autorità nazionale preposta alla sicurezza;
b) «problematica residua»: una questione minore individuata durante la valutazione di una domanda di certificato di sicurezza unico o di autorizzazione di sicurezza, che non ne impedisce il rilascio e che può essere rinviata a un controllo successivo.
Storico versioni
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Proeli:reg_del:2018:761:oj#art-2