Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/208

In vigore dal 15 feb 2018
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/208 Il regolamento delegato (UE) 2015/208 è così modificato: 1) al capo IV è inserito il seguente articolo 40 bis: «Articolo 40 bis Disposizioni transitorie 1.   Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/829 (*1) della Commissione, fino al 31 dicembre 2018 le autorità nazionali continuano inoltre a rilasciare omologazioni a tipi di veicoli agricoli e forestali o a tipi di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti a norma del presente regolamento, nella versione applicabile alla data dell'8 giugno 2018. 2.   Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/829 della Commissione, fino al 30 giugno 2019 le autorità nazionali consentono inoltre l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in servizio di veicoli agricoli e forestali, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti in base a un tipo omologato a norma del presente regolamento, nella versione applicabile alla data dell'8 giugno 2018; (*1)  Regolamento delegato (UE) 2018/829 della Commissione, del 15 febbraio 2018, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/208 che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 140 del 6.6.2018, pag. 8).»;" 2) Gli allegati I, V, VII, XII, XIV, XV, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII e XXXIV sono modificati in conformità all'allegato I del presente regolamento.
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