Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/208
In vigore dal 15 feb 2018
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/208
Il regolamento delegato (UE) 2015/208 è così modificato:
1)
al capo IV è inserito il seguente articolo 40 bis:
«Articolo 40 bis
Disposizioni transitorie
1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/829 (*1) della Commissione, fino al 31 dicembre 2018 le autorità nazionali continuano inoltre a rilasciare omologazioni a tipi di veicoli agricoli e forestali o a tipi di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti a norma del presente regolamento, nella versione applicabile alla data dell'8 giugno 2018.
2. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/829 della Commissione, fino al 30 giugno 2019 le autorità nazionali consentono inoltre l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in servizio di veicoli agricoli e forestali, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti in base a un tipo omologato a norma del presente regolamento, nella versione applicabile alla data dell'8 giugno 2018;
(*1) Regolamento delegato (UE) 2018/829 della Commissione, del 15 febbraio 2018, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/208 che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 140 del 6.6.2018, pag. 8).»;"
2)
Gli allegati I, V, VII, XII, XIV, XV, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII e XXXIV sono modificati in conformità all'allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2018:829:oj#art-1