Art. 2

In vigore dal 2 feb 2018
Le bevande spiritose appartenenti alla categoria 10 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 e le denominazioni di vendita che soddisfano i requisiti stabiliti da tale regolamento al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato fino ad esaurimento delle scorte.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2018/175 — Testo vigente | Portale Normativo