Art. 1
In vigore dal 2 feb 2018
L'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 è così modificato:
(1)
Nella parte corrispondente alla categoria 9, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
la denominazione di vendita dell'acquavite di frutta è “acquavite di” seguita dal nome del frutto, della bacca o dell'ortaggio: acquavite di ciliegie, che può anche essere denominata kirsch, acquavite di prugne, che può anche essere denominata slivovice, di mirabelle, di pesche, di mele, di pere, di albicocche, di fichi, di agrumi, di uva o di qualsiasi altro frutto. Nel caso delle lingue ceca, croata, greca, polacca, slovacca, slovena e rumena tale denominazione di vendita può essere espressa con il nome del frutto completato da un suffisso.
Può essere utilizzata anche la denominazione wasser associata al nome del frutto.
Il nome del frutto può sostituire la denominazione “acquavite di” seguita dal nome del frutto soltanto nel caso dei frutti o delle bacche seguenti:
—
prugne mirabelle (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.),
—
prugne (Prunus domestica L.),
—
prugne (quetsche) (Prunus domestica L.),
—
corbezzole (Arbutus unedo L.),
—
mele “Golden Delicious”.
Se sussiste il rischio per il consumatore finale di non capire facilmente una di tali denominazioni di vendita che non contengono la dicitura “acquavite di”, l'etichettatura e la presentazione recano il termine “acquavite di”, eventualmente completato da una spiegazione;».
(2)
La parte corrispondente alla categoria 10 è sostituita dal testo seguente:
«10.
Acquavite di sidro di mele, acquavite di sidro di pere e acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
a)
L'acquavite di sidro di mele, l'acquavite di sidro di pere e l'acquavite di sidro di mele e di sidro di pere sono bevande spiritose che soddisfano i seguenti requisiti:
i)
sono ottenute esclusivamente mediante distillazione, a meno di 86 % vol., di sidro di mele o di sidro di pere, in modo che il prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti dai frutti;
ii)
presentano un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100 % vol.;
iii)
presentano un tenore massimo di metanolo di 1 000 g/hl di alcole a 100 % vol..
Il requisito di cui al punto i) non esclude le bevande spiritose ottenute con metodi di produzione tradizionali che consentono la distillazione congiunta di sidro di mele e sidro di pere. In tali casi, la denominazione di vendita è “acquavite di sidro di mele e di sidro di pere”;
b)
il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di sidro di mele, dell'acquavite di sidro di pere e dell'acquavite di sidro di mele e di sidro di pere è di 37,5 % vol.;
c)
non deve esservi aggiunta di alcole di cui all'allegato I, punto 5, diluito o non diluito;
d)
l'acquavite di sidro di mele, l'acquavite di sidro di pere o l'acquavite di sidro di mele e di sidro di pere non è aromatizzata;
e)
l'acquavite di sidro di mele, l'acquavite di sidro di pere o l'acquavite di sidro di mele e di sidro di pere può contenere caramello aggiunto solo come colorante.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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