Art. 3

In vigore dal 29 gen 2018
Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: — non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto all', paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1o ottobre 2015 al 30 settembre 2016), — non è collegato a esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento, — ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure, o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo rilevante nell'Unione, l', paragrafo 2, sarà modificato, dopo aver dato a tutte le parti interessate la possibilità di presentare osservazioni, aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non inserite nel campione e quindi soggette al dazio medio ponderato.
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