Art. 1
In vigore dal 29 gen 2018
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati lavori di ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) o ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) e loro parti attualmente classificati con i codici NC ex 7325 10 00 (codice TARIC 7325100031) ed ex 7325 99 10 (codice TARIC 7325991051) e originari della Repubblica popolare cinese.
Si tratta di lavori dei tipi utilizzati per:
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coprire sistemi superficiali o sotterranei e/o accessi a sistemi superficiali o sotterranei, e anche per
—
dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei e/o consentire la visuale su sistemi superficiali o sotterranei.
Questi lavori possono essere lavorati a macchina, rivestiti, verniciati e/o provvisti di altri materiali quali, tra l'altro, calcestruzzo, lastre o tegole.
I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione del prodotto in esame:
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griglie per canali e coperchi ottenuti da fusione oggetto della norma EN 1433, da utilizzare come componenti per canali in polimeri, plastica, lamiera galvanizzata o calcestruzzo per consentire alle acque di superficie di fluire nel canale,
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scarichi a pavimento e per tetti, pozzetti sifonati da pavimento e relativi tappi, oggetto della norma EN 1253,
—
scale metalliche, chiavi di sollevamento e idranti.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate in appresso sono le seguenti:
Società
Dazio (%)
Codice addizionale TARIC
Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory
15,5
C221
Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd.
31,5
C222
Fengtai (Handan) Alloy Casting Co., Ltd.
38,1
C223
Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd.
21,3
C224
Shijiazhuang Transun Metal Products Co., Ltd.
25,0
C225
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato
25,4
Cfr. allegato
Tutte le altre società
38,1
C999
3. L'applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal suo nome e dalla sua funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di determinate fusioni vendute all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali. Il tasso degli interessi di mora da corrispondere in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine, maggiorato di un punto percentuale.
Storico versioni
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