Art. 1
In vigore dal 24 gen 2018
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 382, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti considerano come controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo le controparti che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
a)
sono stabilite in un paese terzo;
b)
si configurerebbero come controparte non finanziaria a norma dell', punto 9, del regolamento (UE) n. 648/2012 se fossero stabilite nell'Unione.
2. Gli enti verificano se una controparte è una controparte non finanziaria stabilita in un paese terzo:
a)
all'inizio delle negoziazioni quando negoziano con una nuova controparte;
b)
su base annuale per le controparti esistenti;
c)
se vi è motivo di ritenere che la controparte non è più una controparte non finanziaria stabilita in un paese terzo.
3. Gli enti motivano il loro parere secondo cui un'impresa è una controparte non finanziaria stabilita in un paese terzo.
Storico versioni
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