Art. 1

In vigore dal 24 gen 2018
1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 382, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti considerano come controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo le controparti che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) sono stabilite in un paese terzo; b) si configurerebbero come controparte non finanziaria a norma dell', punto 9, del regolamento (UE) n. 648/2012 se fossero stabilite nell'Unione. 2.   Gli enti verificano se una controparte è una controparte non finanziaria stabilita in un paese terzo: a) all'inizio delle negoziazioni quando negoziano con una nuova controparte; b) su base annuale per le controparti esistenti; c) se vi è motivo di ritenere che la controparte non è più una controparte non finanziaria stabilita in un paese terzo. 3.   Gli enti motivano il loro parere secondo cui un'impresa è una controparte non finanziaria stabilita in un paese terzo.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2018/728 — Testo vigente | Portale Normativo