Art. 2

In vigore dal 24 gen 2018
1.   Per escludere le operazioni con una controparte non finanziaria stabilita in un paese terzo dai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente all'articolo 382, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti verificano, per ciascuna categoria di contratti derivati OTC di cui all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) n. 149/2013, che il valore nozionale lordo dei contratti derivati OTC di tale controparte non finanziaria all'interno di detta categoria non superi la soglia di compensazione pertinente di cui all'articolo 11 del medesimo regolamento. 2.   Gli enti effettuano la verifica di cui al paragrafo 1 in uno dei casi seguenti: a) all'inizio di ogni nuova negoziazione con tale controparte; b) su base periodica. 3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera b), la verifica periodica è effettuata con una delle frequenze seguenti: a) su base annuale; b) su base trimestrale, se per una qualsiasi delle categorie di derivati OTC il valore nozionale lordo delle operazioni su derivati OTC della controparte non finanziaria stabilita in un paese terzo è superiore al 75 % del valore della soglia di compensazione per tale categoria di cui all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) n. 149/2013. 4.   Gli enti motivano il loro parere secondo cui, per ciascuna categoria di contratti derivati OTC di cui all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) n. 149/2013, il valore nozionale lordo dei contratti derivati OTC di una controparte non finanziaria stabilita in un paese terzo, per tale categoria, non supera la corrispondente soglia di compensazione di cui al suddetto articolo.
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