Art. 10

Misure relative alla pesca dell'anguilla europea

In vigore dal 23 gen 2018
Misure relative alla pesca dell'anguilla europea Ai pescherecci dell'Unione e alle navi di paesi terzi nonché a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva sono vietati la pesca dell'anguilla europea avente lunghezza totale pari o superiore a 12 cm nelle acque dell'Unione della zona CIEM, compreso il Mar Baltico, per un periodo di tre mesi consecutivi che ogni Stato membro dovrà determinare tra il 1o settembre 2018 e il 31 gennaio 2019. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il periodo determinato entro il 1o giugno 2018.
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