Art. 9
Misure relative alla pesca della spigola
In vigore dal 23 gen 2018
Misure relative alla pesca della spigola
1. Ai pescherecci dell'Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento e lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.
2. In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2018 e dal 1o aprile al 31 dicembre 2018, ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h e nelle acque entro 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla sovranità del Regno Unito nelle divisioni CIEM 7a e 7g sono consentiti la pesca della spigola e la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con i seguenti attrezzi ed entro i seguenti limiti:
a)
utilizzando reti a strascico (28), per catture accessorie inevitabili non superiori a 100 chilogrammi/mese e all'1 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio in un unico giorno;
b)
utilizzando reti da circuizione (29), per catture accessorie inevitabili non superiori a 180 chilogrammi/mese e all'1 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio in un unico giorno;
c)
utilizzando ami e palangari (30), non superiori a 5 tonnellate per nave all'anno;
d)
utilizzando reti da posta fisse (31), per catture accessorie inevitabili non superiori a 1,2 tonnellate per nave all'anno.
Le deroghe di cui al primo comma si applicano ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola nel periodo dal 1o luglio 2015 al 30 settembre 2016: alla lettera c) le catture registrate effettuate con ami e palangari e alla lettera d) le catture registrate effettuate con reti da posta fisse. In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che la deroga sia applicata a un altro peschereccio, a condizione che ciò non comporti un aumento del numero e della capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell'Unione soggetti alla deroga.
3. I limiti di cattura di cui al paragrafo 2 non possono essere trasferiti tra pescherecci e, se si applica un limite mensile, da un mese all'altro. Per i pescherecci dell'Unione che utilizzano più di un attrezzo in un solo mese di calendario, si applica il limite di cattura inferiore di cui al paragrafo 2 per qualunque attrezzo.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 15 giorni dalla fine di ogni mese, tutte le catture di spigola per tipo di attrezzo.
4. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, da 7a a 7k, sono consentite solo attività di pesca di cattura e rilascio della spigola. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.
5. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa nelle divisioni CIEM 8a e 8b possono essere conservati al massimo tre esemplari di spigola al giorno per pescatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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