Art. 1
Oggetto
In vigore dal 23 gen 2018
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.
2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
a)
i limiti di cattura per il 2018 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2019;
b)
i limiti dello sforzo di pesca per il periodo dal 1o febbraio 2018 al 31 gennaio 2019, tranne nei casi in cui per i limiti dello sforzo di pesca sono stabiliti altri periodi agli e nell'allegato IIE, nonché per quanto riguarda i dispositivi di concentrazione del pesce (Fish Aggregating Devices — FAD);
c)
le possibilità di pesca per il periodo dal 1o dicembre 2017 al 30 novembre 2018 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR;
d)
le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione IATTC di cui all' per i periodi del 2018 e del 2019 indicati in tale articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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