Art. 2

Campo di applicazione

In vigore dal 23 gen 2018
Campo di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica alle navi seguenti: a) pescherecci dell'Unione; b) navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione. 2.   Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi viene fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.
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