Art. 8
Misure transitorie
In vigore dal 20 dic 2017
Misure transitorie
1. Entro il 1o gennaio 2018 gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elenchi delle domande di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
2. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni ricevute per ciascuna domanda di cui al paragrafo 1.
3. Le domande di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono aggiornate dal richiedente al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 e al presente regolamento.
4. A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle domande di cui al paragrafo 1 del presente articolo per le quali entro il 1o gennaio 2018 è stata trasmessa alla Commissione una relazione di valutazione iniziale a norma dell', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e per le quali, entro il termine fissato all', paragrafo 4, del medesimo regolamento, non sono state formulate obiezioni motivate all'immissione sul mercato del nuovo alimento in questione.
5. Il termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 è il 1o gennaio 2019.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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