Art. 7
Informazioni da includere nel parere dell'Autorità
In vigore dal 20 dic 2017
Informazioni da includere nel parere dell'Autorità
1. Il parere dell'Autorità deve comprendere le seguenti informazioni:
a)
l'identità del nuovo alimento;
b)
la valutazione del processo di produzione;
c)
i dati relativi alla composizione;
d)
le specifiche;
e)
la storia d'uso del nuovo alimento e/o la sua origine;
f)
gli usi e i livelli d'uso proposti e l'assunzione prevista;
g)
l'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l'escrezione (ADME);
h)
le informazioni nutrizionali;
i)
le informazioni tossicologiche;
j)
l'allergenicità;
k)
una valutazione globale del rischio per il nuovo alimento per gli usi e ai livelli d'uso proposti che sottolinei le incertezze e le limitazioni, se pertinenti;
l)
se l'esposizione alimentare eccede il valore guida basato su considerazioni sanitarie identificato dalla valutazione globale del rischio, la valutazione dell'esposizione alimentare del nuovo alimento è dettagliata e fornisce il contributo all'esposizione totale di ogni categoria alimentare o prodotto alimentare di cui è autorizzato l'uso o per cui è stata richiesta l'autorizzazione;
m)
le conclusioni.
2. La Commissione può chiedere ulteriori informazioni nella richiesta di parere all'Autorità.
Storico versioni
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