Art. 7

Informazioni da includere nel parere dell'Autorità

In vigore dal 20 dic 2017
Informazioni da includere nel parere dell'Autorità 1.   Il parere dell'Autorità deve comprendere le seguenti informazioni: a) l'identità del nuovo alimento; b) la valutazione del processo di produzione; c) i dati relativi alla composizione; d) le specifiche; e) la storia d'uso del nuovo alimento e/o la sua origine; f) gli usi e i livelli d'uso proposti e l'assunzione prevista; g) l'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l'escrezione (ADME); h) le informazioni nutrizionali; i) le informazioni tossicologiche; j) l'allergenicità; k) una valutazione globale del rischio per il nuovo alimento per gli usi e ai livelli d'uso proposti che sottolinei le incertezze e le limitazioni, se pertinenti; l) se l'esposizione alimentare eccede il valore guida basato su considerazioni sanitarie identificato dalla valutazione globale del rischio, la valutazione dell'esposizione alimentare del nuovo alimento è dettagliata e fornisce il contributo all'esposizione totale di ogni categoria alimentare o prodotto alimentare di cui è autorizzato l'uso o per cui è stata richiesta l'autorizzazione; m) le conclusioni. 2.   La Commissione può chiedere ulteriori informazioni nella richiesta di parere all'Autorità.
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