Art. 5
Disposizioni finali
In vigore dal 18 dic 2017
Disposizioni finali
1. Entro il 1o marzo 2019 gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto trasmettono alla Commissione informazioni che consentano di valutare la rappresentatività e la qualità della stima del tasso di sopravvivenza dei rigetti di esemplari di passera di mare catturati con trappole, nasse, cogolli e reti a postazione fissa.
2. Il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il 1o agosto 2019.
Storico versioni
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