Art. 3
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza
In vigore dal 18 dic 2017
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza
1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica al merluzzo bianco e alla passera di mare catturati con trappole, nasse, cogolli e reti a postazione fissa nella pesca dell'aringa, dello spratto e del merluzzo bianco.
2. Gli esemplari di tali specie catturati in assenza di un contingente disponibile, o la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione nelle circostanze di cui al paragrafo 1, sono rilasciati in mare.
Storico versioni
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