Art. 2
Definizioni
In vigore dal 15 dic 2017
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui alla direttiva 2014/40/UE e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 si applicano le seguenti definizioni:
1) «contratto»: un accordo contrattuale tra un fabbricante o un importatore di prodotti del tabacco e un fornitore di sistemi di archiviazione dei dati in conformità all', paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/574;
2) «fornitore»: qualunque persona giuridica con la quale un fabbricante o un importatore di prodotti del tabacco abbia concluso un contratto ai fini dell'istituzione e della gestione del proprio repertorio primario e dei servizi correlati;
3) «portabilità dei dati»: la capacità di spostare i dati da un repertorio a un altro tramite l'uso di tecnologie prontamente disponibili sul mercato e comunemente utilizzate nel settore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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