Art. 2

Definizioni

In vigore dal 15 dic 2017
Definizioni Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui alla direttiva 2014/40/UE e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 si applicano le seguenti definizioni: 1)   «contratto»: un accordo contrattuale tra un fabbricante o un importatore di prodotti del tabacco e un fornitore di sistemi di archiviazione dei dati in conformità all', paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/574; 2)   «fornitore»: qualunque persona giuridica con la quale un fabbricante o un importatore di prodotti del tabacco abbia concluso un contratto ai fini dell'istituzione e della gestione del proprio repertorio primario e dei servizi correlati; 3)   «portabilità dei dati»: la capacità di spostare i dati da un repertorio a un altro tramite l'uso di tecnologie prontamente disponibili sul mercato e comunemente utilizzate nel settore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2018:573:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo