Art. 15

Verifiche

In vigore dal 15 dic 2017
Verifiche 1.   Il contratto stabilisce termini che consentono ai revisori esterni autorizzati dalla Commissione, in conformità all', paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE, di effettuare verifiche con o senza preavviso in relazione al repertorio primario e, se del caso, al repertorio secondario, compresa una valutazione della conformità del fornitore e, se del caso, dei subappaltatori alle pertinenti prescrizioni legislative. 2.   Il contratto specifica che ai revisori esterni è concesso l'accesso fisico e virtuale illimitato al repertorio primario e, se del caso, al repertorio secondario, e ai servizi correlati per l'intera durata della verifica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2018:573:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo