Art. 24
Disposizioni transitorie
In vigore dal 12 dic 2017
Disposizioni transitorie
1. Fatto salvo l', paragrafo 3, qualora gli obblighi di cui all' non siano rispettati, gli Stati membri vietano l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione dei:
a)
veicoli dei gruppi 4, 5, 9 e 10, come definiti nella tabella 1 dell'allegato I, a decorrere dal 1o luglio 2019;
b)
veicoli dei gruppi 1, 2 e 3, come definiti nella tabella 1 dell'allegato I, a decorrere dal 1o gennaio 2020;
c)
veicoli dei gruppi 11, 12 e 16, come definiti nella tabella 1 dell'allegato I, a decorrere dal 1o luglio 2020.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli obblighi di cui all' si applicano a partire dal 1o gennaio 2019 per quanto riguarda tutti i veicoli dei gruppi 4, 5, 9 e 10 la cui data di produzione corrisponde o è successiva al 1o gennaio 2019. La data di produzione è la data di firma del certificato di conformità o la data di rilascio del certificato di omologazione individuale.
Storico versioni
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