Art. 2

In vigore dal 12 dic 2017
All'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1037 è aggiunto il comma seguente: «La Commissione offre consultazioni al paese d'origine e/o di esportazione interessato in merito ad altre sovvenzioni individuate nel corso dell'inchiesta. In tali situazioni la Commissione invia al paese d'origine e/o di esportazione una sintesi dei principali elementi riguardanti le altre sovvenzioni, in particolare di quelle di cui al paragrafo 2, lettera c). Qualora queste altre sovvenzioni non siano contemplate dall'avviso di apertura, quest'ultimo è modificato e la versione modificata è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tutte le parti interessate avranno tempo aggiuntivo sufficiente per presentare osservazioni.»
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