Art. 1

Relazioni e informazioni da trasmettere

In vigore dal 12 dic 2017
Il regolamento (UE) 2016/1036 è così modificato: 1) all' è inserito il paragrafo seguente: «6 bis. a) Qualora sia accertato, all'atto dell'applicazione della presente disposizione o di qualsiasi altra disposizione pertinente del presente regolamento, che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, nel rispetto delle seguenti norme. Tra le fonti che la Commissione può utilizzare figurano: — i corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore, a condizione che siano prontamente disponibili i dati pertinenti; qualora vi sia più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale; — se lo ritiene opportuno, i prezzi, i costi o i valori di riferimento internazionali esenti da distorsioni; oppure — i costi sul mercato interno, ma solo nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni, sulla base di prove precise e adeguate, anche nel quadro delle disposizioni relative alle parti interessate di cui alla lettera c). Fatto salvo l'articolo 17, tale valutazione deve essere eseguita separatamente per ciascun esportatore e produttore. Il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. b) Per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l'altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori: — il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione; — la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi; — l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato, — l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale; — la distorsione dei costi salariali; — l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato. c) Se la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l'applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore. Tali relazioni e gli elementi di prova su cui esse si basano sono inseriti nel fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o settore. Le parti interessate hanno ampie possibilità di confutare, integrare o presentare osservazioni sulla relazione e gli elementi di prova su cui essa si basa in ciascuna inchiesta nella quale siano utilizzati tale relazione o tali elementi di prova. Nel valutare l'esistenza di distorsioni significative, la Commissione tiene conto di tutti i pertinenti elementi di prova presenti nel fascicolo dell'inchiesta. d) Nel presentare una denuncia in conformità dell'articolo 5, oppure una richiesta di riesame in conformità dell'articolo 11, l'industria dell'Unione può fare riferimento agli elementi di prova della relazione di cui alla lettera c) del presente paragrafo, laddove ricorra l'evidenza relativa agli elementi di prova di cui all'articolo 5, paragrafo 9, ai fini della giustificazione del calcolo del valore normale. e) Qualora la Commissione rilevi che vi sono elementi di prova sufficienti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 9, in merito a distorsioni significative ai sensi della lettera b) del presente paragrafo, e decida di avviare un'inchiesta su tali basi, ciò deve essere specificato nell'avviso di apertura dell'inchiesta. La Commissione raccoglie i dati necessari per la determinazione del valore normale in conformità della lettera a) del presente paragrafo. Le parti interessate sono informate immediatamente dopo l'apertura dell'inchiesta in merito alle fonti pertinenti che la Commissione intende utilizzare ai fini di determinare il valore normale ai sensi della lettera a) del presente paragrafo e hanno dieci giorni di tempo per presentare osservazioni. A tal fine le parti interessate possono accedere al fascicolo, che include eventuali elementi di prova su cui si basa l'autorità incaricata dell'inchiesta, fatto salvo l'articolo 19. Qualsiasi elemento di prova relativo all'esistenza di distorsioni significative può essere preso in considerazione soltanto se può essere verificato in modo tempestivo nell'ambito dell'inchiesta, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 8.»; 2) all', il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Nel caso di importazioni da paesi che, al momento dell'apertura dell'inchiesta, non sono membri dell'OMC e che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese rappresentativo appropriato oppure al prezzo per l'esportazione da tale paese terzo ad altri paesi, compresa l'Unione oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell'Unione per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto. Il paese rappresentativo appropriato è selezionato in modo ragionevole, tenuto debitamente conto delle informazioni attendibili di cui si disponga al momento della scelta e, in particolare, della cooperazione da parte di almeno un esportatore e un produttore in tale paese. Qualora vi sia più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. Si deve inoltre tenere conto dei termini. Se del caso, è utilizzato un paese rappresentativo appropriato sottoposto alla stessa inchiesta. Le parti interessate sono informate subito dopo l'apertura dell'inchiesta in merito al paese che si prevede di utilizzare e hanno dieci giorni di tempo per presentare osservazioni. (*1)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).»;" 3) all'articolo 11, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente: «Qualora le misure antidumping in vigore si basino su un valore normale calcolato a norma dell', paragrafo 7, in vigore al 19 dicembre 2017, il metodo previsto all', paragrafi da 1 a 6 bis, sostituisce il metodo originario utilizzato per determinare il valore normale solo a decorrere dalla data in cui è avviata la prima procedura di riesame in previsione della scadenza di tali misure, successivamente al 19 dicembre 2017. In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, tali misure restano in vigore in attesa dell'esito della revisione.»; 4) all'articolo 11, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente: «Qualora le misure antidumping in vigore si basino su un valore normale calcolato a norma dell', paragrafo 7, in vigore al 19 dicembre 2017, il metodo previsto all', paragrafi da 1 a 6 bis, sostituisce il metodo originario utilizzato per determinare il valore normale solo dopo la data di apertura della prima procedura di riesame in previsione della scadenza di tali misure, intervenuta dopo il 20 dicembre 2017. In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, tali misure restano in vigore in attesa dell'esito della revisione.»; 5) all'articolo 11, paragrafo 9, è aggiunto il comma seguente: «In relazione alle circostanze pertinenti per la determinazione del valore normale a norma dell', si tengono in debito conto tutti gli elementi di prova pertinenti – comprese le relazioni sulle circostanze prevalenti sul mercato interno degli esportatori e dei produttori e gli elementi di prova su cui si basano tali relazioni – che sono stati inseriti nel fascicolo e sui quali le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni.»; 6) l'articolo 23 è sostituito dal seguente: «Articolo 23 Relazioni e informazioni da trasmettere 1.   La Commissione, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 19, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione del regolamento. La relazione include informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, la chiusura di inchieste senza provvedimenti, nuove inchieste, riesami, distorsioni significative e visite di verifica, nonché sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del presente regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti. 2.   Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'applicazione del presente regolamento. Inoltre, sulla base, tra l'altro, della relazione di cui al paragrafo 1 e della presentazione e delle spiegazioni di cui al presente paragrafo, esso può comunicare alla Commissione eventuali considerazioni e fatti pertinenti. 3.   La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.»
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