Art. 29

Operazioni da registrare

In vigore dal 11 dic 2017
Operazioni da registrare 1.   Gli operatori che hanno l'obbligo di tenere il registro indicano le pratiche enologiche, le trasformazioni e i trattamenti effettuati, in conformità alle disposizioni e alle pratiche enologiche di cui all'articolo 78, paragrafo 2, e all'articolo 80 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e agli allegati I A e I D del regolamento (CE) n. 606/2009, nonché l'uso di nuove pratiche enologiche in via sperimentale, incluso l'adeguato riferimento alle autorizzazioni concesse dallo Stato membro interessato a norma dell' del regolamento (CE) n. 606/2009. 2.   Ove attuate, le operazioni riguardanti i seguenti trattamenti sono iscritte nel registro in conformità agli del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, compresi, se previsto dagli Stati membri, i riferimenti alle notifiche alle autorità competenti a norma dell', paragrafo 2: a) correzione del tenore alcolico del vino (allegato I A, punto 40 e appendice 10, del regolamento (CE) n. 606/2009) e riduzione del tenore di zucchero nei mosti mediante accoppiamento tra membrane (allegato I A, punto 49 e appendice 16, del regolamento (CE) n. 606/2009); b) arricchimento e dolcificazione (allegato VIII, parti I A e I B, del regolamento (UE) n. 1308/2013; e allegati I D e II del regolamento (CE) n. 606/2009); c) acidificazione e disacidificazione (allegato VIII, parti I C e I D, del regolamento (UE) n. 1308/2013; e allegato I A, punti 12, 13, 46, 48 e 50, del regolamento (CE) n. 606/2009); d) trattamento con carbone per uso enologico (allegato I A, punto 9, del regolamento (CE) n. 606/2009); e) trattamento al ferrocianuro di potassio (allegato I A, punto 26, del regolamento (CE) n. 606/2009); f) trattamento per elettrodialisi o trattamento con scambiatori di cationi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino o l'acidificazione mediante il trattamento con scambiatori di cationi (allegato I A, punti 20, 36 e 43, del regolamento (CE) n. 606/2009); g) aggiunta di dimetildicarbonato (DMDC) al vino (allegato I A, punto 34, del regolamento (CE) n. 606/2009); h) impiego di pezzi di legno di quercia nella vinificazione (allegato I A, punto 38 e appendice 9, del regolamento (CE) n. 606/2009); i) uso di nuove pratiche enologiche in via sperimentale ( del regolamento (CE) n. 606/2009); j) gestione dei gas disciolti nei vini mediante contattori a membrana (allegato I A, punto 52, del regolamento (CE) n. 606/2009); k) trattamento con tecnologia a membrana abbinata a carbone attivo (allegato I A, punto 53, del regolamento (CE) n. 606/2009); l) impiego dei copolimeri polivinilimidazolo–polivinilpirrolidone (allegato I A, punto 54, del regolamento (CE) n. 606/2009); m) impiego di cloruro d'argento (allegato I A, punto 55, del regolamento (CE) n. 606/2009). 3.   Se attuate, le seguenti operazioni specifiche sono iscritte nel registro: a) miscelazione e taglio di cui agli del regolamento (CE) n. 606/2009; b) imbottigliamento; c) produzione di tutte le categorie di vini spumanti, di vini frizzanti e di vini frizzanti gassificati; d) produzione di vini liquorosi; e) produzione di mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato; f) produzione di vini alcolizzati; g) trasformazione in qualsiasi altra categoria di prodotti, ad esempio vino aromatizzato. Nel caso dell'imbottigliamento si specifica il numero di contenitori riempiti e la loro capacità.
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