Art. 29 · Operazioni da registrare

Art. 29

Operazioni da registrare

In vigore dal 11 dic 2017
Operazioni da registrare 1.   Gli operatori che hanno l'obbligo di tenere il registro indicano le pratiche enologiche, le trasformazioni e i trattamenti effettuati, in conformità alle disposizioni e alle pratiche enologiche di cui all'articolo 78, paragrafo 2, e all'articolo 80 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e agli allegati I A e I D del regolamento (CE) n. 606/2009, nonché l'uso di nuove pratiche enologiche in via sperimentale, incluso l'adeguato riferimento alle autorizzazioni concesse dallo Stato membro interessato a norma dell' del regolamento (CE) n. 606/2009. 2.   Ove attuate, le operazioni riguardanti i seguenti trattamenti sono iscritte nel registro in conformità agli del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, compresi, se previsto dagli Stati membri, i riferimenti alle notifiche alle autorità competenti a norma dell', paragrafo 2: a) correzione del tenore alcolico del vino (allegato I A, punto 40 e appendice 10, del regolamento (CE) n. 606/2009) e riduzione del tenore di zucchero nei mosti mediante accoppiamento tra membrane (allegato I A, punto 49 e appendice 16, del regolamento (CE) n. 606/2009); b) arricchimento e dolcificazione (allegato VIII, parti I A e I B, del regolamento (UE) n. 1308/2013; e allegati I D e II del regolamento (CE) n. 606/2009); c) acidificazione e disacidificazione (allegato VIII, parti I C e I D, del regolamento (UE) n. 1308/2013; e allegato I A, punti 12, 13, 46, 48 e 50, del regolamento (CE) n. 606/2009); d) trattamento con carbone per uso enologico (allegato I A, punto 9, del regolamento (CE) n. 606/2009); e) trattamento al ferrocianuro di potassio (allegato I A, punto 26, del regolamento (CE) n. 606/2009); f) trattamento per elettrodialisi o trattamento con scambiatori di cationi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino o l'acidificazione mediante il trattamento con scambiatori di cationi (allegato I A, punti 20, 36 e 43, del regolamento (CE) n. 606/2009); g) aggiunta di dimetildicarbonato (DMDC) al vino (allegato I A, punto 34, del regolamento (CE) n. 606/2009); h) impiego di pezzi di legno di quercia nella vinificazione (allegato I A, punto 38 e appendice 9, del regolamento (CE) n. 606/2009); i) uso di nuove pratiche enologiche in via sperimentale ( del regolamento (CE) n. 606/2009); j) gestione dei gas disciolti nei vini mediante contattori a membrana (allegato I A, punto 52, del regolamento (CE) n. 606/2009); k) trattamento con tecnologia a membrana abbinata a carbone attivo (allegato I A, punto 53, del regolamento (CE) n. 606/2009); l) impiego dei copolimeri polivinilimidazolo–polivinilpirrolidone (allegato I A, punto 54, del regolamento (CE) n. 606/2009); m) impiego di cloruro d'argento (allegato I A, punto 55, del regolamento (CE) n. 606/2009). 3.   Se attuate, le seguenti operazioni specifiche sono iscritte nel registro: a) miscelazione e taglio di cui agli del regolamento (CE) n. 606/2009; b) imbottigliamento; c) produzione di tutte le categorie di vini spumanti, di vini frizzanti e di vini frizzanti gassificati; d) produzione di vini liquorosi; e) produzione di mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato; f) produzione di vini alcolizzati; g) trasformazione in qualsiasi altra categoria di prodotti, ad esempio vino aromatizzato. Nel caso dell'imbottigliamento si specifica il numero di contenitori riempiti e la loro capacità.
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