Art. 25
Disposizioni speciali di certificazione per taluni vini
In vigore dal 11 dic 2017
Disposizioni speciali di certificazione per taluni vini
1. Per i vini liquorosi e i vini alcolizzati i documenti VI-1 sono riconosciuti validi soltanto se l'organismo competente inserito nella lista di cui all', paragrafo 1, ha inserito la seguente annotazione nella casella 14:
«L'alcole aggiunto a questo vino è di origine vinica».
2. Il documento VI-1 può essere usato per certificare che un vino importato reca un'indicazione geografica conforme all'accordo TRIPs, oppure alla normativa dell'Unione sulle indicazioni geografiche oppure a un accordo sul riconoscimento e sulla protezione delle indicazioni geografiche tra l'Unione e il paese terzo di cui il vino è originario.
In tal caso nella casella 14 è inserita la seguente annotazione:
«Il vino oggetto del presente documento è stato prodotto nella regione viticola e la indicazione geografica indicata nella casella 6 gli è stata attribuita conformemente alla normativa del paese di origine».
3. La certificazione nella casella 14 di cui ai paragrafi 1 e 2 è accompagnata dalle seguenti informazioni:
a)
il nome e l'indirizzo completi dell'organismo competente che rilascia il documento;
b)
la firma di un agente dell'organismo competente;
c)
il timbro dell'organismo competente.
Storico versioni
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