Art. 25 · Disposizioni speciali di certificazione per taluni vini

Art. 25

Disposizioni speciali di certificazione per taluni vini

In vigore dal 11 dic 2017
Disposizioni speciali di certificazione per taluni vini 1.   Per i vini liquorosi e i vini alcolizzati i documenti VI-1 sono riconosciuti validi soltanto se l'organismo competente inserito nella lista di cui all', paragrafo 1, ha inserito la seguente annotazione nella casella 14: «L'alcole aggiunto a questo vino è di origine vinica». 2.   Il documento VI-1 può essere usato per certificare che un vino importato reca un'indicazione geografica conforme all'accordo TRIPs, oppure alla normativa dell'Unione sulle indicazioni geografiche oppure a un accordo sul riconoscimento e sulla protezione delle indicazioni geografiche tra l'Unione e il paese terzo di cui il vino è originario. In tal caso nella casella 14 è inserita la seguente annotazione: «Il vino oggetto del presente documento è stato prodotto nella regione viticola e la indicazione geografica indicata nella casella 6 gli è stata attribuita conformemente alla normativa del paese di origine». 3.   La certificazione nella casella 14 di cui ai paragrafi 1 e 2 è accompagnata dalle seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo completi dell'organismo competente che rilascia il documento; b) la firma di un agente dell'organismo competente; c) il timbro dell'organismo competente.
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