Art. 2

In vigore dal 11 dic 2017
1.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti etichettati prima del 1o gennaio 2019, in conformità alle norme applicabili prima del 1o gennaio 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare. 2.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti etichettati prima del 1o gennaio 2020, in conformità alle norme applicabili prima del 1o gennaio 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:2279:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo