Art. 2
In vigore dal 11 dic 2017
1. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti etichettati prima del 1o gennaio 2019, in conformità alle norme applicabili prima del 1o gennaio 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti etichettati prima del 1o gennaio 2020, in conformità alle norme applicabili prima del 1o gennaio 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.
Storico versioni
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