Art. 4
Notifiche
In vigore dal 28 nov 2017
Notifiche
1. Entro il lunedì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titoli di importazione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro le ore 18:00 (ora di Bruxelles), per via elettronica, ciascuna domanda per numero d'ordine con l'indicazione dell'origine del prodotto e del quantitativo richiesto per codice NC, comprese le notifiche recanti l'indicazione «nulla». La notifica è effettuata a norma del regolamento delegato (UE) 2017/1183 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.
2. Il giorno del rilascio dei titoli di importazione gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per via elettronica, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con i quantitativi totali per codice NC per i quali i titoli di importazione sono stati rilasciati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2017:2200:oj#art-4