Art. 2

Norme per la presentazione delle domande di titoli di importazione e il rilascio dei titoli di importazione

In vigore dal 28 nov 2017
Norme per la presentazione delle domande di titoli di importazione e il rilascio dei titoli di importazione 1.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare una sola domanda di titolo per numero d'ordine e per settimana. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all'atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro interessato. Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il venerdì entro le ore 13 (ora di Bruxelles). 2.   Ogni domanda di titolo di importazione riporta un quantitativo in chilogrammi, senza decimali, che non può superare il quantitativo totale per il contingente in questione. 3.   I titoli di importazione sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la notifica di cui all', paragrafo 1. 4.   La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, il nome «Ucraina» e una crocetta nella casella «sì». I titoli sono validi unicamente per i prodotti originari dell'Ucraina.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2017:2200:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo