Art. 29
Tracciabilità
In vigore dal 27 nov 2017
Tracciabilità
1. I prestatori di servizi di pagamento predispongono procedure volte a garantire che tutte le operazioni di pagamento e altre interazioni con l'utente dei servizi di pagamento, con altri prestatori di servizi di pagamento e con altri soggetti, compresi i commercianti, nel contesto di una prestazione di servizi di pagamento, siano tracciabili, assicurando la conoscenza a posteriori di tutti gli eventi rilevanti per l'operazione elettronica in tutte le varie fasi.
2. Ai fini del paragrafo 1, i prestatori di servizi di pagamento provvedono affinché ciascuna sessione di comunicazione stabilita con l'utente dei servizi di pagamento, con gli altri prestatori di servizi di pagamento e con altri soggetti, compresi i commercianti, si basi sui seguenti elementi:
a)
un identificatore univoco della sessione;
b)
meccanismi di sicurezza per la registrazione dettagliata dell'operazione, compresi il numero dell'operazione, le marcature orarie e tutti i dati pertinenti relativi all'operazione;
c)
le marcature orarie che sono basate su un sistema di riferimento orario unificato e sono sincronizzate in base a un segnale orario ufficiale.
Storico versioni
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