Art. 28
Obblighi relativi all'identificazione
In vigore dal 27 nov 2017
Obblighi relativi all'identificazione
1. I prestatori di servizi di pagamento garantiscono l'identificazione protetta nella comunicazione tra il dispositivo del pagatore e i dispositivi di accettazione del beneficiario per i pagamenti elettronici, inclusi tra gli altri i terminali di pagamento.
2. I prestatori di servizi di pagamento provvedono all'effettiva attenuazione del rischio che la comunicazione sia deviata verso soggetti non autorizzati nelle applicazioni mobili e in altre interfacce per gli utenti dei servizi di pagamento che offrono servizi di pagamento elettronico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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