Art. 13

Metodologia per calcolare e includere nella valutazione una riserva per perdite aggiuntive

In vigore dal 14 nov 2017
Metodologia per calcolare e includere nella valutazione una riserva per perdite aggiuntive 1.   Per ovviare all'incertezza delle valutazioni provvisorie effettuate a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, lettere da b) a g), della direttiva 2014/59/UE, il perito include nella valutazione una riserva per tener conto di fatti e circostanze a sostegno dell'esistenza di perdite aggiuntive di importo o tempistiche incerti. Al fine di evitare un doppio conteggio dell'incertezza, il perito spiega e giustifica in modo adeguato le ipotesi a sostegno del calcolo della riserva. 2.   Al fine di determinare l'entità della riserva, il perito individua i fattori che possono incidere sui flussi di cassa previsti a seguito delle azioni di risoluzione che saranno presumibilmente adottate. 3.   Ai fini del paragrafo 2, il perito può estrapolare le perdite stimate per una parte delle attività dell'entità al resto dello stato patrimoniale dell'entità. Ove disponibile, possono essere estrapolate anche le perdite medie stimate per le attività di concorrenti di entità comparabile, fatti salvi i necessari adeguamenti dovuti alle differenze inerenti al modello di business e alla struttura finanziaria.
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Metodologia per calcolare e includere nella valutazione una riserva per perdite aggiuntive (Art. 13 Regolamento (UE) 2018/345) — Testo vigente | Portale Normativo